Cambio mutuo
Estinzione anticipata
Per mutui stipulati a partire da febbraio 2007 per l’acquisto di unità immobiliari adibite ad abitazione e non, l’estinzione prima della scadenza non prevede alcuna penale. Per i mutui stipulati precedentemente, puoi comunque beneficiare di una riduzione della penale facendo richiesta alla tua banca.Se desideri estinguere, totalmente o anche parzialmente, il mutuo prima della scadenza, ad esempio perché vendi il tuo immobile, puoi farlo senza pagare nessuna penale di estinzione.Questa possibilità è offerta per i mutui stipulati:
a partire dal 2 febbraio 2007 , con banche per l’acquisto della prima casa;
a partire dal 3 aprile 2007, con banche o altri istituti mutuanti per l’acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari, adibite ad abitazione o allo svolgimento della propria attività economica o professionale (studio, negozio…) da parte di persone fisiche (famiglie, lavoratori autonomi, professionisti…).
Le stesse regole si applicano anche ai mutui accollati a seguito di frazionamento. Per questi stessi tipi di mutuo, stipulati in precedenza, la misura della penale originariamente prevista in contratto è ridotta grazie ad un Accordo siglato dall’ABI e dalle Associazioni dei consumatori il 2 maggio 2007.
Per beneficiare della riduzione della penale basta inviare alla banca, insieme con la richiesta, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui vengono segnalati gli elementi più rilevanti del contratto per il quale fai richiesta di riduzione della penale.
Poiché l’importo della penale da pagare dipende da una pluralità di fattori, verifica i casi più rilevanti nella Guida CambioMutuo di PattiChiari.






